Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 245
683 / 738Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
L'azione penale è iniziata ed esercitata in seguito a disposizione del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra competente.
Il comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra, può delegare temporaneamente al pubblico ministero il potere di iniziare l'azione penale, fuori del caso di procedimenti contro militari, militarizzati o assimilati rivestiti di grado o rango superiore a quello di capitano.
L'azione penale è iniziata per disposizione del comandante supremo:
1° se il colpevole è un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente;
2° se trattasi di alcuno dei reati preveduti dal titolo quarto del libro terzo.
Durante l'istruzione, i comandanti indicati in questo articolo possono, rispettivamente, disporre che l'esercizio dell'azione penale sia sospeso o revocato.
Ferme le disposizioni del numero 1° del terzo comma di questo articolo e quelle degli , le attribuzioni che questo codice conferisce al comandante supremo possono essere da questo delegate a un ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-245-2