Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 244
245 / 738Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.
Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.
Storico versioni
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