Art. 235 · Occupazione militare.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo PRIMO

Art. 235

673 / 738

Occupazione militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei territori dello Stato nemico occupati dalle forze armate dello Stato italiano, appartiene ai tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito, ovvero commessi da queste persone a danno degli abitanti del territorio occupato. Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati per tutti gli imputati spetta ai tribunali militari di guerra. Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato italiano si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi diversi da quello di guerra.
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