Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo PRIMO
Art. 234
672 / 738Concorso della qualità di militare con altra qualità.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel concorso della qualità di militare con qualsiasi altra, di cui sia rivestito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la giurisdizione, quando trattasi di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.
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