Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 232
233 / 738Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore.
In vigore dal 21 mag 1941
(Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione detto stesso superiore).
Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell' del codice penale o nell' di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.
La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-232