Art. 216 · Malversazione a danno di militari.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo I

Art. 216

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Malversazione a danno di militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.
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