Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 213
214 / 738Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell' del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.
Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.
La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-213