Art. 213 · Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo VII

Art. 213

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Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell' del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo. Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
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