Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo TERZO
Art. 21
459 / 738Armistizio.
In vigore dal 21 mag 1941
L'armistizio non sospende l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che con decreto Reale sia diversamente disposto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-21-2