Art. 205 · Denominazione di «superiore».
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. I

Art. 205

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Denominazione di «superiore».

In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti dei tre articoli precedenti, sotto la denominazione di superiore s'intende qualsiasi militare dello Stato italiano, ancorchè non rivestito di un grado, incaricato della scorta, sorveglianza o custodia del prigioniero di guerra, nonché il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina di un drappello o reparto di prigionieri di guerra, relativamente ai prigionieri appartenenti al drappello o reparto.
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