Art. 2 · Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero.
Codice penale militare di guerraLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 2

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Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero.

In vigore dal 21 mag 1941
Le leggi di guerra, emanate quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.
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