Art. 2 · Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato».
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 2

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Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato».

In vigore dal 21 mag 1941
Il presente codice comprende: 1° sotto la denominazione di militari, quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari; 2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-2