Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 198
199 / 738Provocazione.
In vigore dal 18 dic 1985
Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-198