Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 197
636 / 738Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-197-2