Art. 196 · Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 196

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Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalità o di oscenità, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
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