Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 196
635 / 738Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalità o di oscenità, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-196-2