Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 196
197 / 738Minaccia o ingiuria a un inferiore.
In vigore dal 18 dic 1985
Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.
La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell' del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso , si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-196