Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 193
632 / 738Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.
Se il colpevole è un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:
1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;
2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.
Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-193-2