Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 192
631 / 738Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non è inferiore a dieci anni; e, se il fatto è inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.
Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-192-2