Art. 192 · Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 192

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Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi.

In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non è inferiore a dieci anni; e, se il fatto è inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo. Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

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