Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. II
Art. 187
625 / 738Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena di morte con degradazione. 38a
Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorchè appartenenti allo Stato nemico.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-187-2