Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. II
Art. 185-bis
628 / 738Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali.
In vigore dal 28 feb 2002
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-185-bis