Art. 185 · Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 185

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Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni.

In vigore dal 21 mag 1941
Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
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