Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 18
18 / 738Reati commessi in territorio estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente à termini dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-18