Art. 179 · Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. I

Art. 179

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Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati.

In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze d'investimento, che omette di adottare i provvedimenti preveduti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto: 1° degli ospedali e di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti, alla beneficenza o all'esercizio di un culto, quando essi non siano in pari tempo adoperati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente comunicati al nemico, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata; 2° dei beni degli Stati neutrali e delle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari, quando non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata. La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti mediante segni visibili, comunicati al comandante delle forze assedianti a norma della legge o delle convenzioni internazionali.
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