Art. 17 · Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 17

17 / 738

Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.

In vigore dal 21 mag 1941
La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-17