Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 167
168 / 738Distruzione o sabotaggio di opere militari.
In vigore dal 8 dic 2022
Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 2 dicembre 2022, n. 244 (in G.U. 1a 07/12/2022, n. 244) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuita' del danno causato, di lieve entita'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-167