Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 166
603 / 738Esecuzione delle condanne contro militari nemici.
In vigore dal 21 mag 1941
La esecuzione delle condanne pronunciate da tribunali militari di guerra italiani contro militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non è differita à termini dell', salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato a cui appartengono i condannati.
Ove le condanne debbano eseguirsi, nella esecuzione si osservano le norme stabilite dal codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene; sostituendo per i militari le pene militari alle comuni, e per i non militari le pene comuni alle militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-166-2