Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo V
Art. 165
166 / 738Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.
In vigore dal 25 mar 1958
Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, e' della reclusione militare fino a due anni".
- La L. 8 febbraio 1958, n. 109 nel modificare l'art. 3 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-165