Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 16
454 / 738Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-16-2