Art. 16 · Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero.
Codice penale militare di guerraLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 16

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Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero.

In vigore dal 21 mag 1941
Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.
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