Art. 159 · Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo X

Art. 159

596 / 738

Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati, in generale, a un pubblico servizio, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-159-2