Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo X
Art. 159
596 / 738Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati, in generale, a un pubblico servizio, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-159-2