Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 158
159 / 738Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-158