Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. IV
Art. 155
156 / 738Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dal numero 5° dell' e dall', colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-155