Art. 155 · Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IIISez. IV

Art. 155

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Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dal numero 5° dell' e dall', colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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