Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. III
Art. 151
152 / 738Nozione del reato: sanzione penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.
Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
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