Art. 151 · Nozione del reato: sanzione penale.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IIISez. III

Art. 151

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Nozione del reato: sanzione penale.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso. Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
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