Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VIII›Sez. I
Art. 149
586 / 738Circostanza aggravante: diserzione previo accordo.
In vigore dal 25 ott 1994
La pena stabilita dall' è aumentata da un terzo alla metà, quando la diserzione sia commessa da tre o più militari, previo accordo.
Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso od organizzato la diserzione. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-149-2