Art. 149 · Circostanza aggravante: diserzione previo accordo.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VIIISez. I

Art. 149

586 / 738

Circostanza aggravante: diserzione previo accordo.

In vigore dal 25 ott 1994
La pena stabilita dall' è aumentata da un terzo alla metà, quando la diserzione sia commessa da tre o più militari, previo accordo. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso od organizzato la diserzione. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-149-2