Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. II
Art. 149
150 / 738Casi di diserzione immediata.
In vigore dal 21 mag 1941
È considerato immediatamente disertore:
1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;
2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;
3° il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;
5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.
Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.
Nei casi indicati nei numeri 2°, e 3°, non si applicano le disposizioni dell' del codice penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-149