Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. I
Art. 147
148 / 738Nozione del reato, sanzione penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.
Storico versioni
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