Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VIII›Sez. I
Art. 145
582 / 738Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico.
In vigore dal 25 ott 1994
Commette il reato di diserzione, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare: 38a
1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;
2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-145-2