Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. III
Art. 133
134 / 738Requisizione arbitraria.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-133