Art. 133 · Requisizione arbitraria.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 133

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Requisizione arbitraria.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.
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