Art. 131 · Smarrimento colposo di ordini o dispacci.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo V

Art. 131

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Smarrimento colposo di ordini o dispacci.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, per colpa, smarrisce un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
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