Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 131
568 / 738Smarrimento colposo di ordini o dispacci.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, per colpa, smarrisce un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-131-2