Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 130
567 / 738Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, trovandosi in pericolo di cadere in potere del nemico, omette di distruggere un ordine scritto o un dispaccio, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-130-2