Art. 129 · Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo V

Art. 129

566 / 738

Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni. La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio. Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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