Art. 125 · Inosservanza di istruzioni ricevute.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 125

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Inosservanza di istruzioni ricevute.

In vigore dal 21 mag 1941
L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni. La condanna importa la rimozione. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.
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