Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 122
559 / 738Abbandono di convoglio.
In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.
Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso è caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-122-2