Art. 121 · Separazione dal capo.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo IV

Art. 121

558 / 738

Separazione dal capo.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto è commesso durante il combattimento o in presenza del nemico. 38a Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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