Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 121
558 / 738Separazione dal capo.
In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto è commesso durante il combattimento o in presenza del nemico. 38a
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-121-2