Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 12
450 / 738Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.
In vigore dal 21 mag 1941
I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
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