Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. II
Art. 118
119 / 738Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:
1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-118