Art. 118 · Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. II

Art. 118

119 / 738

Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso: 1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; 2° a bordo di una nave o di un aeromobile; 3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo. In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-118