Art. 106 · Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 106

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Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni. Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.
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