Art. 103 · Resa.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo II

Art. 103

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Resa.

In vigore dal 25 ott 1994
È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che cede il forte, la piazza, l'opera, il posto, l'aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o, comunque, dà il segnale della resa, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-103-2