Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 103
104 / 738Atti ostili del comandante contro uno Stato estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.
Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.
La condanna importa la rimozione.
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