Art. 101 · Parificazione degli Stati alleati.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo III

Art. 101

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Parificazione degli Stati alleati.

In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dagli e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
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