Art. 876 · (Restituzione di cosa determinata).
Codice civile Libro delle obbligazioniTitolo VII

Art. 876

Abrogato876 / 898

(Restituzione di cosa determinata).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-876