Art. 758 · (Alienazione delle cose assicurate).
Codice civile Libro delle obbligazioniCapo XX

Art. 758

Abrogato783 / 898

(Alienazione delle cose assicurate).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-758